Svizzera · Valutazione
Valore fiscale al 31 dicembre
Un'unica data decide la Sua imposta sulla sostanza. Il corso da applicare non dipende da Lei, e per i token senza corso dell'AFC c'è un ordine che bisogna conoscere.
La data di riferimento è il 31 dicembre
Per l'imposta sulla sostanza conta ciò che deteneva il 31 dicembre dell'anno fiscale, non la media dell'anno né la consistenza al momento in cui compila la dichiarazione.
Ciò che vende a gennaio figura quindi ancora in questa dichiarazione. Ciò che ha comprato il 30 dicembre anche.
Il corso viene dall'AFC, non da Lei
L'Amministrazione federale delle contribuzioni pubblica i corsi di fine anno delle criptovalute più comuni nel suo listino dei corsi ICTax. Se un token vi figura, questo valore è determinante per l'imposta sulla sostanza.
È una semplificazione, non un limite: non deve giustificare né motivare nulla. Un corso scelto da Lei su una piattaforma qualsiasi solleva invece proprio la domanda a cui non vuole rispondere.
Token senza corso dell'AFC: l'ordine da seguire
Qui diventa concreto, perché il listino dei corsi è lontano dal coprire ogni token. Il documento di lavoro dell'AFC fissa un ordine:
- Prima scelta: il corso di fine anno della piattaforma di negoziazione su cui compra e vende il token. Annoti quale piattaforma ha usato; per la dichiarazione successiva dovrebbe essere la stessa.
- Se non si può stabilire alcun corso: il costo d'acquisto, cioè l'importo in franchi che ha speso per il token.
Ciò che espressamente non esiste è la terza variante: ometterlo. Un token senza listino dei corsi sparisce facilmente dall'elenco, ed è proprio il caso che diventa spiacevole più tardi, perché la controparte lo vede.
Gli averi dimenticati regolarmente
- I coin bloccati e delegati. Conta a chi spetta la consistenza, non se era disponibile alla data di riferimento. Un lock-up non cambia nulla.
- Gli averi sulle piattaforme. Ciò che si trova su un conto di piattaforma fa parte della sostanza, anche se non lo percepisce come un wallet.
- Le consistenze minime. Insignificanti singolarmente, ma non più se sommate su molti wallet. Non esiste una soglia sotto la quale si possa omettere qualcosa.
- I wallet che non usa più. Un indirizzo a cui non pensa da anni resta comunque Suo.
Cosa non è il valore fiscale
Il valore fiscale al 31 dicembre non ha nulla a che fare con un utile. Che il valore della Sua consistenza sia salito o sceso non conta per l'imposta sulla sostanza: è tassata la consistenza, non la sua variazione.
Gli utili di capitale realizzati sono esenti nella sostanza privata, e le perdite di conseguenza non deducibili. La motivazione si trova nella panoramica.
Domande frequenti
- Quale corso vale per l'imposta sulla sostanza?
- Il corso di fine anno pubblicato dall'AFC nel listino dei corsi ICTax. Per le criptovalute che vi figurano, questo valore è determinante; una conversione propria porta solo a richieste di chiarimenti.
- Cosa vale per i token senza corso dell'AFC?
- È determinante il corso di fine anno della piattaforma di negoziazione su cui compra e vende il token. Se non si può stabilire alcun corso, il token si dichiara al costo d'acquisto in franchi, cioè a quanto ha pagato.
- I coin bloccati o delegati fanno parte della sostanza?
- Sì. Conta a chi spetta la consistenza, non se è disponibile. Lo staking delegato, i lock-up e gli averi su una piattaforma fanno parte dell'elenco.
- A quanto ammonta l'imposta sulla sostanza sulle cripto?
- Non esiste un'aliquota propria per le cripto. La consistenza si somma al resto della sostanza ed è tassata con l'aliquota del Suo cantone e del Suo comune; i cantoni prevedono deduzioni diverse.
Fonti
- AFC, ICTax: listino dei corsi con i valori fiscali di fine anno
- AFC, documento di lavoro «Criptovalute e initial coin/token offerings (ICO/ITO)», 14 dicembre 2021: valutazione delle criptovalute (in tedesco)
- Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID), art. 13 e art. 14: imposta sulla sostanza e valutazione al valore venale (in tedesco)
Dove va questo valore nella dichiarazione: Iscrivere le cripto nella dichiarazione d'imposta